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Nelle gare ad offerta economicamente vantaggiosa i profili “discrezionali” devono essere valutati prima di quelli “tabellari” o “quantitativi”, in applicazione del principio di trasparenza

A cura del dott. Marco Boni, direttore responsabile di News4market

Lo prevede la deliberazione ANAC 12/6/2019 n.558

Ne consegue che la parte di offerta tecnica relativa ai profili “discrezionali” dovrebbe essere contenuta in busta chiusa separata rispetto alla parte di offerta tecnica che riguarda elementi “tabellari” o “quantitativi”. In alternativa, la parte di offerta tecnica relativa a questi ultimi elementi potrebbe essere inserita nella busta “economica”. Tuttavia, una  previsione di separatezza formale tra elementi tecnici valutabili con automatismi e elementi tecnici soggetti a giudizio discrezionale non si rinviene né nella  Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riguardante l’ “Offerta economicamente più vantaggiosa”, né nel Bando tipo ANAC n. 1/2017Nemmeno tale separatezza formale risulta attuata in fase applicativa da compratori pubblici di riferimento, quali, ad esempio, la Consip.

La delibera Anac afferma che La Commissione di gara deve valutare, per primi, i profili tecnici delle offerte, soggetti come tali a valutazioni discrezionali e, solo successivamente, i profili (quali quello del tempo..) soggetti ad un automatismo di valutazione, in applicazione del principio di trasparenza.

Occorre richiamare, in generale, quel consolidato  indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell’offerta   economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta a  valutare, per  primi, i profili tecnici delle offerte, soggetti come tali  a valutazioni  discrezionali e, solo successivamente, i profili (quali quello del tempo contemplato nella fattispecie) soggetti ad un automatismo di  valutazione; ciò, in quanto la conoscenza di questi ultimi prima ancora  di quelli tecnici costituisce una palese violazione dei principi inderogabili  di trasparenza e di  imparzialità che devono presiedere alle gare  pubbliche, giacché la conoscenza  preventiva delle condizioni suscettive  di automatica ponderazione consentirebbe  di modulare il giudizio  sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità  di trattamento dei  concorrenti, e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, per il solo  fatto di esistere intaccherebbe la regolarità della  procedura (cfr., ex plurimis,  Cons. Stato,  Sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 731; Cons. Stato Sez. V, 7 gennaio  2013, n.  10, Parere n. 8 del 29 luglio 2014);
(…)nel caso in esame, la stazione appaltante ha rappresentato che la  commissione giudicatrice (verbale di gara n. 4 del 19.09.2017) abbia  riscontrato che quattro concorrenti hanno inserito nella busta B –  Documentazione tecnica, la dichiarazione parametro tempo contenuta nel  cronoprogramma, sulla base di una discordanza interpretativa del disciplinare  di gara, tale da essere stati indotti in errore; (…) la commissione giudicatrice – al  fine di dare un’interpretazione univoca del disciplinare di gara e neutralizzare  i possibili effetti distorsivi e, al tempo stesso assicurare che le operazioni  di gara si svolgessero in maniera trasparente, senza violazione del principio  di segretezza delle offerte – ha disposto di procedere con la valutazione di  tutte le dichiarazioni parametro tempo, in seduta pubblica, contemporaneamente  alla valutazione del parametro prezzo.