Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Decorrenza del termine per impugnare gli atti di gara

Consiglio di Stato, sez V, sentenza n. 6251 del 20 settembre 2019

In merito all’impugnazione degli atti di gara, il Consiglio di Stato, sez V, con la sentenza n. 6251 del 20 settembre 2019 stabilisce che la stazione appaltante non è più obbligata, nella comunicazione d’ufficio dell’avvenuta aggiudicazione, ad esporre le ragioni di preferenza dell’offerta aggiudicata, ovvero, in alternativa, ad allegare i verbali della procedura.

Si specifica inoltre che la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione imposta dall’art. 76, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non è surrogabile da altre forme di pubblicità legali, quali, in particolare, la pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio della stazione appaltante per l’espresso riferimento dell’art. 120, comma 5, Cod. proc. amm., alla “ricezione della comunicazione”, ovvero ad una precisa modalità informativa del concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257; V, 23 luglio 2018, n. 4442; V, 23 novembre 2016, n. 4916).

Precisato – prosegue la sentenza – che il termine di impugnazione decorre dall’intervenuta c.d. piena conoscenza di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a. solo se l’interessato sia in grado di percepire i profili di lesività per la propria sfera giuridica dell’atto amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2018, n. 3843;  id. 4 dicembre 2017, n. 5675) e che, con riguardo al provvedimento di aggiudicazione di una procedura di gara, ciò vuol dire che il concorrente deve aver acquisito piena contezza del nominativo dell’aggiudicatario e del carattere definitivo dell’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2019, n. 2079; id., sez. V, 8 febbraio 2019, n. 947).

Documenti correlati: Cons. St., sez. V, 20 settembre 2019, n. 6251