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Sentenza Tar Puglia, Bari, sez. III, 17 luglio 2019, n. 1038

Il Tar Puglia – Bari, sez. III, con la sentenza n. 1038 del 17 luglio 2019, è intervenuto nel caso di una gara d’appalto in cui il disciplinare specificava che ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, ciascun operatore economico partecipante potrà presentare offerta per più di un lotto ed anche per tutti i lotti.

L’operatore economico che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. Nell’ipotesi di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Si precisa inoltre che dovranno essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Ai sensi dell’art. 51 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016, ciascun operatore economico partecipante potrà aggiudicarsi al massimo due lotti, quelli di maggiore rilevanza economica tra i lotti in relazione ai quali il medesimo concorrente ha formulato la migliore offerta.

La ricorrente ha impugnato il bando, il disciplinare e i relativi allegati, il capitolato tecnico e gli altri atti di gara lamentando la violazione del principio della massima partecipazione alla gara e comunque l’impossibilità per gli operatori di formulare un’offerta concreta ed economicamente sostenibile.

Il Tar ha respinto il ricorso, sostenendo che obbligare l’operatore economico (che intende partecipare a più lotti) a presentarsi sempre nella medesima forma, sia del tutto legittimo. Di seguito le motivazioni.

In primo luogo, in quanto, ove fosse consentito al singolo operatore di partecipare a tutti i lotti in diversa composizione, il limite posto dal Disciplinare – e relativo alla possibilità di aggiudicarsi effettivamente solo due lotti – potrebbe essere in concreto eluso, così consentendo una indebita concentrazione della fornitura in questione nelle mani di pochi operatori.

Sotto tale aspetto, la lex specialis è conforme all’art. 51 del Codice dei Contratti, secondo cui, da un lato, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti (comma 2); dall’altro che le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare (comma 3).

In secondo luogo, in quanto la stazione appaltante ha correttamente ritenuto operativo, nel caso di specie, l’art. 48 comma 7 del Dlgs 50/2016 che fa divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Documenti correlati: Tar-Puglia-sez.-III-17-luglio-2019-n.-1038