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Avvalimento e valutazione dell’offerta tecnica

Il Tar Toscana, sez. II, con la sentenza n. 185 del 6 febbraio 2019, si è espresso a proposito dell’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, in questo caso della certificazione ISO, per l’ottenimento di un maggiore punteggio.

Nel caso di specie, la certificazione ISO era considerata dal bando non tra i requisiti di ammissione ma tra quelli di valutazione della offerta: erano attribuiti 3 punti in caso di possesso da parte del concorrente della “certificazione ambientale ISO 14001”.

Secondo l’impresa ricorrente sarebbe stato possibile fare ricorso all’avvalimento, anche al fine di ottenere il punteggio corrispondente. Il Tar ha invece ritenuto l’impossibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso non già di un requisito di ammissione alla gara bensì di un requisito per avere punteggio ai fini dell’aggiudicazione.

È vero, come sostenuto anche da parte ricorrente, che il possesso di una certificazione ambientale, sulla base del disposto dell’art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, può ben essere considerato in un gara pubblica non già come requisito per ammettere la concorrente alla gara, ma come elemento di valutazione dell’offerta; ciò conferma la legittimità della scelta in tal senso della stazione appaltante (peraltro non specificamente contestata) e risulta quindi profilo irrilevante per la successiva soluzione del tema in esame.

Tuttavia ciò non comporta l’utilizzabilità dell’avvalimento della certificazione ambientale per aumentare il punteggio dell’offerta. Secondo la sentenza è sufficiente il dato testuale dell’art. 89, comma 1, del d.lgs n. 50 del 2016 ove l’istituto dell’avvalimento è costruito sull’esigenza dell’operatore economico di “soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara”.

Documenti correlati: Tar Toscana, sez. II, sentenza n. 185 del 6 febbraio 2019