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In consultazione l’aggiornamento sulle linee guida Anac per l’affidamento diretto

L’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha posto in consultazione online fino al 21 febbraio 2019 l’aggiornamento delle Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Nel documento in consultazione, l’Autorità precisa che “si è reso necessario un ulteriore aggiornamento per diverse finalità. In primis la necessità di superare le criticità che hanno condotto all’avvio, da parte della Commissione europea, della procedura di infrazione avente ad oggetto la possibilità dell’affidamento diretto delle opere a scomputo se singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Sul punto, la Commissione europea, con una lettera di costituzione in mora comunicata il 24 gennaio 2019, nel rilevare la possibilità che l’articolo 16, comma 2-bis, del d.p.r. 380/2001 sia interpretato in senso incompatibile con la direttiva 2014/24/UE, ha evidenziato che l’ANAC, con le Linee guida n. 4, ha fornito alle stazioni appaltanti l’indicazione di seguire detta interpretazione non conforme che consente l’aggiudicazione di alcune particolari opere di urbanizzazione senza applicare il codice dei contratti pubblici non solo qualora il valore aggregato di tutte le opere di urbanizzazione sia al di sotto della soglia comunitaria, ma anche qualora il valore di tale opere di urbanizzazione particolari, considerate isolatamente rispetto al complesso delle opere, sia al di sotto della soglia UE.

Per tali motivi, l’Autorità ritiene di intervenire in modifica del punto 2.2 delle Linee guida in esame, adottando la formulazione già sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato che si è espresso sul punto con parere n. 2942 del 24/12/2018. A tal fine, nel testo delle Linee guida è stata inserita la nuova versione del punto indicato, evidenziata in grassetto al fine di agevolarne l’individuazione”.

Documenti correlati: Documento Anac aggiornamento linee guida n. 4