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Le modifiche alla procedure di affidamento degli appalti pubblici nella Legge di Bilancio 2019

a cura dell’avvocato Stefano Cassamagnaghi.

La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021” (c.d. Legge di Bilancio), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha apportato alcune modifiche in tema di affidamenti pubblici.

Una prima modifica riguarda quanto a suo tempo disposto dall’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui le stazioni appaltanti erano tenute ad effettuare gli acquisti di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, noto anche come MEPA (la piattaforma digitale gestita da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze) ovvero tramite altre piattaforme telematiche, qualora l’importo dei beni e dei servizi fosse superiore a 1.000 Euro.

La Legge di Bilancio ha modificato tale soglia elevandola da 1.000 Euro a 5.000 Euro e così allineandola a quella, prevista dal punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, entro la quale è consentito alle stazioni appaltanti di procedere tramite affidamento diretto.

In sintesi, dunque, qualora l’appalto abbia un valore uguale o inferiore a 5.000 Euro, le stazioni appaltanti potranno procedere tramite affidamento diretto e senza dover ricorrere a piattaforme elettroniche o al MEPA.

Inoltre, la Legge di Bilancio ha modificato temporaneamente, fino al 31 dicembre 2019, quanto stabilito dall’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in materia di appalti sotto soglia comunitaria, il quale consentiva l’affidamento diretto, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, per i lavori di importo pari o superiori a 40.000 Euro e inferiori a 150.000 Euro e l’affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 15 operatori, per i lavori di importo pari o superiori a 150.000 Euro e inferiori a 1.000.000 di Euro.

Il comma 912 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 ha provvisoriamente ridotto il numero di soggetti di cui è necessaria la consultazione e modificato le soglie, così disponendo:

a) per l’affidamento di lavori di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro, si può procedere tramite affidamento diretto, previa consultazione, ove esistenti di tre operatori economici;

b) per l’affidamento di lavori di importo pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 350.000 euro, si può applicare la procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici.

È importante evidenziare che la predetta modifica riguarda i soli appalti di lavoro, rimanendo immutato il regime per servizi e forniture.

Preme sottolineare che, pur intervenendo sugli affidamenti sotto soglia, la Legge di Bilancio non ha apportato alcuna modifica per quanto riguarda gli articoli 30, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, richiamati dall’articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici, che impongono il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art.30) sostenibilità energetica, ambientale (art.34) prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse (art. 42). In aggiunta a quanto appena detto, l’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 rimane invariato anche nella parte in cui sancisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

In conclusione la Legge di Bilancio ha modificato solo in misura marginale la normativa inerente ai contratti pubblici, con l’obiettivo di consentire, per gli affidamento di minor valore, maggiori margini di libertà nella scelta delle procedure di gara, riducendo gli incombenti e ampliando la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto.

La marginalità delle modifiche è da leggere in prospettiva di una imminente e più ampia revisione del Codice dei Contratti Pubblici, che dovrebbe prevedere una ulteriore e marcata attività di semplificazione, oltre ad un ridimensionamento del ruolo dell’ANAC e delle Linee Guida da questa adottate.

Ed infatti, secondo quanto previsto dall’articolo 7 “delega in materia di contratti pubblici” dello schema di disegno di legge recante deleghe al Governo del 3 dicembre 2018, le disposizioni del Codice di Contratti Pubblici dovranno, tra l’altro, essere più chiare e lineari, dovranno garantire maggiore tempestività, differenziare la disciplina applicabile ai contratti di lavori servizi e forniture sotto soglia comunitaria e incentivare una maggiore responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell’ottica di garantire maggiore flessibilità nelle procedure di scelta dell’operatore economico.

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