Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Serve il subappalto per la gestione in carico a un soggetto terzo di una parte del servizio

Un soggetto terzo può gestire parte del servizio oggetto dell’appalto solo con il subappalto, non attraverso subcontratti (art. 105 c. 2 del Codice Appalti).

Il caso è affrontato dal Tar Lazio, Roma, nella sentenza n. 10337 del 25 ottobre 2018, in cui un’impresa concorrente in una gara per la gestione di un presidio sanitario aveva dichiarato di non volersi avvalere del subappalto, mentre nella relazione tecnica aveva espresso l’intenzione di affidare a un soggetto terzo l’esecuzione di una parte del servizio, nello specifico lo smaltimento dei rifiuti sanitari.

La Stazione appaltante, ritenendo che l’affidamento a terzi dell’attività si configurasse come un subappalto, in assenza dei presupposti previsti dall’art.105 del d.lgs. 50/2016, ha escluso l’impresa. La ricorrente sosteneva invece che lo smaltimento dei rifiuti non poteva costituire oggetto di un subappalto ma rientrava tra gli altri sub-contratti di cui al menzionato art.105 del citato D.lgvo n.50/2016, per i quali il comma 2 ha previsto unicamente l’obbligo in capo all’affidatario di comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; . n.50/2016.

Il nodo della questione è dunque l’identificazione di una prestazione come parte integrante dell’oggetto dell’appalto: il Tar Lazio ha chiarito che, ai sensi dell’art.105 del Codice Appalti, se una determinata attività rientra formalmente nell’oggetto dell’affidamento, può essere consentito solamente ricorrendo all’istituto del subappalto.

Documenti correlati: Tar Lazio, Roma, 25 ottobre 2018, n. 10337