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Per il bene predeterminato ok al prezzo più basso

Nella gara per forniture, è possibile applicare il criterio del prezzo più basso in caso di bene predeterminato; diversamente, deve essere applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Su questo tema si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7131 del 18 dicembre 2018. Oggetto del contendere è appunto l’applicazione del criterio dell’offerta al minor prezzo, mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara, ad una gara che ha ad oggetto (lotto 2) la fornitura, a Presidi ospedalieri, di ossigeno gassoso, che viene fornito in bombole.

Ad avviso dell’appellante la gara non poteva essere aggiudicata con il criterio dell’offerta al minor prezzo atteso che non riguardava solo la fornitura dell’ossigeno (art. 1, lett. a, del Capitolato tecnico), ma anche la gestione e la manutenzione dei contenitori fissi e dei relativi impianti necessari allo stoccaggio dei gas medicali (art. 1, lett. b, del Capitolato tecnico) e i servizi per la qualità e la sicurezza dell’offerta (art. 1, lett. d, del Capitolato tecnico). In ogni caso, la stazione appaltante ha violato l’art. 95, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, che impone un’adeguata motivazione della scelta di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso.

Nella sentenza, i giudici specificano che «la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, in quanto tale, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura e all’oggetto del contratto, non sia manifestamente illogica o basata su travisamento di fatti».

Infatti, sia la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto (tra quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del minor prezzo), che la scelta dei criteri più adeguati per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, non siano manifestamente illogiche, arbitrarie ovvero macroscopicamente viziate da travisamento di fatto, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sostituire con proprie scelte quelle operate dall’Amministrazione (Cons. St., sez. V, 19 novembre 2009, n. 7259).

Le stazioni appaltanti, in sostanza, scelgono tra i due criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e delle sue caratteristiche peculiari consente di determinare correttamente ed efficacemente il criterio più idoneo all’individuazione della migliore offerta.

Il criterio del minor prezzo, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato quando l’oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto.

Ne deriva che potrà essere adeguato al perseguimento delle esigenze dell’amministrazione il criterio del minor prezzo quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate. In questo caso, qualora la stazione appaltante sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del contratto, potrà non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, in quanto l’esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sè in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l’esigenza dell’amministrazione. L’elemento quantitativo del prezzo rimane, quindi, l’unico criterio di aggiudicazione. Al contrario, la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi. In questo caso l’amministrazione potrà ritenere che l’offerta più vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo e la stazione appaltante dovrà valutare se uno o più degli aspetti qualitativi dell’offerta concorrano, insieme al prezzo, all’individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l’interesse sotteso all’indizione della gara. Solo in questo caso, infatti, corrisponde all’interesse pubblico l’utilizzo del sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Documenti correlati: Consiglio di Stato, sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7131