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L’obbligo di procedure elettroniche non vale per gli acquisti sotto i mille euro

Il 18 ottobre 2018 è scattato l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di gara (Art.40 c.2, Art.52 c.5 Codice degli Appalti).

L’ANAC ha però precisato, in seguito alle numerose richieste di chiarimento sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, che, per le procedure sotto-soglia e in particolare le procedure per gli acquisti inferiori ai mille euro, non vi è obbligo di procedura elettronica.

L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.

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