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Per il Consiglio di Stato è illegittimo il bando in cui i requisiti sono incoerenti con l’oggetto di gara

È da considerare illegittimo il bando in cui i requisiti sono incoerenti con l’oggetto di gara e quindi non è possibile selezionare concorrenti adeguati. Lo sostiene la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5158 del 3 settembre 2018gli specifici requisiti di ammissione e partecipazione ad una gara, ancorché rientri nella discrezionalità dell’amministrazione appellante, deve essere coerente e conforme ai canoni generali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, oltre che ai principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e ragionevolezza: le clausole di un bando di gara concernenti i requisiti di capacità tecnica e dei requisiti soggettivi delle concorrenti devono perciò essere congrue e adeguate rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto in modo che la lex specialis possa consentire la selezione dell’operatore economico più idoneo, anche in ragione della pregressa esperienza acquisita e delle competenze tecniche e gestionali maturate, allo svolgimento delle prestazioni da affidarsi.

Nella sentenza del Consiglio di Stato doveva essere valutata la legittimità di una clausola di bando che prevedeva, ai fini dei requisiti tecnici di ammissione ad una gara con oggetto anche il trasporto filotranviario, l’equiparazione dell’esperienza acquisita nel settore del trasporto con modalità tranviaria a quella nel settore del trasporto con modalità filoviaria.

Con riferimento poi al contenuto specifico della clausola in esame, se è vero che si tratta di una scelta discrezionale dell’amministrazione, è anche vero che, come già rilevato in precedenza, l’insindacabilità delle scelte discrezionali non è assoluta, ma incontra il limite della logicità, della non arbitrarietà, della razionalità e della ragionevolezza, così che l’individuazione gli specifici requisiti di ammissione e partecipazione ad una gara, ancorché rientri nella discrezionalità dell’amministrazione appellante, deve essere coerente e conforme ai canoni generali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, oltre che ai principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e ragionevolezza: le clausole di un bando di gara concernenti i requisiti di capacità tecnica e dei requisiti soggettivi delle concorrenti devono perciò essere congrue e adeguate rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto in modo che la lex specialis possa consentire la selezione dell’operatore economico più idoneo, anche in ragione della pregressa esperienza acquisita e delle competenze tecniche e gestionali maturate, allo svolgimento delle prestazioni da affidarsi.

Per valutare la legittimità della clausola, secondo i giudici, il punto centrale e decisivo della questione non è se in astratto tra trasporto pubblico tramviario e filoviario sussista o meno un rapporto di continenza e neppure se, sempre in astratto, le due tipologie di trasporti siano differenti e neppure ancora se le due tipologie siano, sempre in astratto, surrogabili sotto il profilo tecnico.

Va, piuttosto, valutata la intrinseca ragionevolezza della clausola di equiparazione in relazione al caso concreto, in cui la tramvia non è oggetto specifico dell’affidamento, mentre lo è la filovia sia pure in modo marginale.

Documenti correlati: Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 5158 del 3 settembre 2018