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Per il Consiglio di Stato vale l’interpretazione letterale della lex specialis

«Nelle gare d’appalto vige il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell’affidamento delle imprese, l‘interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza (occorre infatti evitare che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale)»: lo precisa il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3715 del 18 giugno 2018, richiamando una precedente pronuncia (Cons. Stato, sezione V, 7 gennaio 2013, n. 7).

A ciò si aggiunge che «l’interpretazione della “lex specialis” soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale».

Documenti correlati: Consiglio di Statosentenza n. 3715 del 18 giugno 2018