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Il provvedimento di esclusione è di competenza del RUP

Il provvedimento di esclusione deve essere adottato dal RUP: lo conferma il Tar Veneto, nel caso di una ditta che era stata esclusa da una procedura per mezzo di un provvedimento adottato dal dirigente del settore Contratti Appalti e Provveditorato. Motivo del ricorso era proprio l’incompetenza dell’organo che ha determinato l’esclusione.

Il Tar di Venezia, sez. I, con la sentenza n. 695 del 27 giugno 2018, ha dato ragione alla ricorrente: l’adozione del provvedimento è di competenza del RUP. Si legge infatti nella sentenza: l’art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che «il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti» (il successivo comma 4 declina in modo puntuale, poi, una serie di compiti del RUP “oltre” a quelli specificatamente previsti da altre disposizioni del codice).

La giurisprudenza amministrativa, nell’interpretare il citato art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il quale, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), ha stabilito che la disposizione richiamata delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884), competenza che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983 e giurisprudenza ivi richiamata).

Documenti correlati: Tar di Venezia, sez. I, sentenza n. 695 del 27 giugno 2018