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L’ordinanza del Tar Lazio sull’albo ANAC dei commissari di gara

Il Tar Lazio, con l’ordinanza n. 4710 del 2 agosto 2018, ha sospeso il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 12 febbraio 2018, con il quale sono stati stabiliti i compensi minimi per i commissari di gara.

Il Tar interviene sul ricorso di una centrale di committenza che ha posto il problema delle risorse necessarie per retribuire i commissari di gara. Tra le varie voci, infatti, figura anche quella delle «somme a disposizione» utilizzata per pagare i commissari di gara (articolo 77 comma 10 Dlgs 50/2016). Se i commissari sono interni all’amministrazione, non sussiste il problema di una retribuzione aggiuntiva, ma se è necessario attingere dall’albo Anac, è necessario applicare le tariffe del ministero.

Nella motivazione dell’ordinanza, viene quindi rilevato che il Decreto impugnato ha fissato anche il compenso minimo per fasce di valore degli appalti a partire da euro 3.000,00 per gli appalti fino a 20.000.000 euro in totale mancanza di copertura legislativa per il conferimento di poteri normativi in materia di compensi minimi, conferimento non desumibile neanche dalla ratio della previsione di cui all’art. 77 d.lgs. citato, attesa la finalità di contenimento della spesa pubblica di cui alla predetta disposizione;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria di questa fase del giudizio, e tenuto conto delle difficoltà rappresentate dai Comuni di minori dimensioni, che non hanno nella pianta organica figure professionali in numero sufficiente a ricoprire i ruoli di commissari, appaiono sussistere i presupposti per la concessione della misura cautelare e che debba, pertanto, sospendersi il DM impugnato limitatamente alla fissazione di tariffe minime.

Documenti correlati: Ordinanza Tar Lazio, 2 agosto 2018, n. 4710