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Il TAR riconosce la Busta Chiusa Telematica quale strumento a garanzia dell’inviolabilità dell’offerta

Garanzia della identificabilità, univocità ed immodificabilità dell’offerta economica, sono regole poste a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale così come esplicitato a chiare lettere nella sentenza del Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo, sez. I, 29 maggio 2018 n. 178.

Il ricorso voleva impedire che un’offerta con marcatura temporale diversa nel numero di serie, identificativo univoco, precedentemente comunicato al sistema comportasse l’esclusione dell’offerta economica dell’operatore economico con la sua estromissione alla procedura di gara.
A sostegno del ricorso è stata dedotta la violazione del favor partecipationis e del principio di tassatività delle cause di esclusione per il caso di discordanza della marcatura temporale dell’offerta, l’omessa attivazione del soccorso istruttorio doveroso rispetto a disfunzioni nel funzionamento della piattaforma digitale che avevano reso impossibile l’utilizzo di un’unica marcatura temporale, a causa di mere questioni di programmi e di difficile interfaccia con file aventi diversa estensione (.xls .pdf).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) respingendo il ricorso ha sancito che la identità del numero seriale della marcatura temporale inserita all’atto della presentazione dell’offerta e quella apposta sull’offerta nella fase di upload costituisce un adempimento essenziale al fine di garantire che l’offerta non sia stata modificata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte. Garanzie che una semplice firma digitale non può fornire: un concorrente, infatti, potrebbe comunque modificare la propria offerta firmandola con una data antecedente al limite di consegna.

Tutte le garanzie citate sono assicurate dall’utilizzo della Busta Chiusa Telematica©, procedura depositata e registrata da Net4market – Csamed, l’unica che garantisce l’inviolabilità e l’univocità dell’offerta presentata. Tutto questo secondo una precisa successione temporale. Come primo step, infatti, l’operatore economico è chiamato a compilare lo schema di offerta, firmarlo digitalmente e marcarlo temporalmente entro l’ora e la data previste come termine ultimo perentorio, salvando tale file sul proprio computer. Successivamente il fornitore provvede a inserire a sistema il numero seriale della marcatura temporale. La terza fase, da espletare entro un ulteriore termine previsto nel timing, è invece l’effettivo caricamento del file di offerta firmato e marcato. Dopo la chiusura del periodo di ricevimento delle offerte, il sistema provvede alla verifica della correttezza formale dei file caricati, accertando l’effettiva corrispondenza tra il numero seriale della marcatura inserito dall’operatore economico e quello del file di offerta presentato in fase di upload. Nel caso in cui il concorrente apporti modifiche successive al file di offerta o carichi un file di offerta differente, viene a decadere la corrispondenza della marcatura temporale, comportando così l’esclusione dalla graduatoria.

Documenti correlati: T.A.R. Abruzzo sezione staccata di Pescara, sez. I, sentenza n. 178 del 29 maggio 2018