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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Anac, deliberato il bando tipo relativo a forniture e servizi sopra soglia

“Schema di disciplinare di gara procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”

Strutturato per la gara qualità/prezzo e “vincolante” per le stazioni appaltanti (salvo limitate deroghe motivate) , il bando-tipo è adattabile anche alla gara aggiudicata sul prezzo più basso. Va utilizzato, con le necessarie integrazioni, pure per le procedure elettroniche. Tutelate le PMI, ma con svista. L’appalto va suddiviso in lotti funzionali, anche “geografici”(per le forniture questi coincidono con i punti di consegna). Però nella nota illustrativa si richiama la subordinata “ove possibile ed economicamente conveniente”, riserva prevista dal vecchio codice e poi soppressa dal D.Lgs. n. 50/206. Il contratto può essere rinnovato, se previsto dagli atti di gara. Soccorso istruttorio a go-go, salvo che per irregolarità delle offerte. La verifica dell’impatto della regolamentazione è prevista fra 12 mesi.

DALLA NOTA ILUSTRATIVA

L’Autorità ha avviato un’attività di aggiornamento dei Bandi tipo già predisposti, e successivamente sospesi prima della pubblicazione a causa del recepimento delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE. Il lavoro di aggiornamento, iniziato sulla scorta del Codice approvato ha ricompreso le modifiche intervenute anche ad opera del D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 (in seguito, Decreto correttivo o correttivo), che ha segnato il primo e, finora, unico intervento correttivo previsto fin dalla legge di delega.

Il presente lavoro – alla luce del nuovo Codice – adotta il Bando tipo generale servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, così perseguendo l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti (art. 213). Si tratta, invero, dello schema di Disciplinare di gara, che presenta aspetti di complessità maggiore rispetto al mero Bando di gara e, dunque, esigenze di orientamento e standardizzazione più avvertite dalle stazioni appaltanti. Il lavoro di redazione dello schema di Disciplinare avviene, infatti, all’esito della considerazione degli orientamenti più consolidati e aggiornati dell’opera interpretativa dell’ANAC e del Consiglio di Stato, nonché dello scambio di informazioni e delle migliori pratiche constatate presso le amministrazioni aggiudicatrici.

Il Disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, Codice. Tale scelta si impone per evidenti ragioni di semplificazione, di ricorrenza tipologica e per rispondere a esigenze di utilità pratica per le stazioni appaltanti. Il criterio prescelto appare, invero, di particolare significato anche per il legislatore comunitario al fine di contemperare i fattori qualitativi accanto agli aspetti meramente economici (cfr. artt. 67 e 68 della direttiva 2014/24/UE). Nel caso in cui la Stazione appaltante voglia prevedere un Bando che prevede l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il Disciplinare può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile. Si evidenzia che il Disciplinare non si applica alle procedure per l’affidamento dei servizi sociali ai sensi dell’art. 142 co. 5 bis del Codice.

ASPETTI GENERALI

Le norme del Disciplinare- tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti redigenti, fatte salve le parti appositamente indicate come “facoltative”, per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa. Il modello proposto applica infatti disposizioni che – secondo la normativa vigente – devono essere obbligatoriamente presenti nella documentazione di gara, le quali rappresentano il contenuto necessario del disciplinare – tipo, ai sensi dell’art. 71 del Codice e del relativo Allegato XII. Nei limitati casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni obbligatorie, purché non in contrasto con le norme di legge e purché adeguatamente sostenute da espressa motivazione nella delibera a contrarre (art. 71 ult. per. Codice).

Le prescrizioni indicate nel Disciplinare come facoltative e/o alternative corrispondono alle diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa: in questo caso, la scelta effettuata dalla stazione appaltante tra le diverse soluzioni consentite non costituisce una deroga al modello e quindi non richiede specifica motivazione. Resta fermo che, una volta che la stazione appaltante abbia optato per una soluzione, tali prescrizioni vengono ad integrare il contenuto del disciplinare di gara e l’amministrazione sarà tenuta, nel corso della procedura, ad attenervisi senza possibilità di discostarsene, pena la violazione del principio di certezza e imparzialità dell’azione amministrativa e della par condicio dei concorrenti. Il modello contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi.

Si evidenzia, tuttavia, che per aspetti procedurali, quali, ad esempio, quelli connessi alle gare gestite con sistemi telematici, si dovrà integrare il disciplinare di gara con le norme sulla procedura e le altre indicazioni dettate dal Codice. In particolare, per le gare telematiche si suggerisce l’adozione da parte delle stazioni appaltanti di appositi regolamenti interni di disciplina che possono essere richiamati nel bando. L’opzione di porre in essere una gara telematica costituisce, di per sé, idonea motivazione a consentire una deroga al disciplinare, limitatamente agli aspetti che è necessario modificare per gestire la gara telematicamente. Similmente, in attesa dell’approvazione di specifici bandi per tipologia di gara, opportune integrazioni dovranno essere apportate per l’affidamento di contratti in taluni settori come quello dei servizi attinenti all’ingegneria ed architettura per il quale il Codice e le Linee guida n. 1 del 2016 e s.m.i. contengono norme specifiche in relazione ai requisiti di partecipazione.

Per le procedure indette dalle centrali di committenza il modello predisposto potrà essere utilizzato nei limiti di compatibilità con le specificità dell’oggetto delle diverse tipologie di appalto. Si precisa, ancora, che nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare- tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell’aggiornamento del Disciplinare medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina a contrarre per la eventuale deroga.

L’Autorità integrerà il bando-tipo per tener conto di dette modifiche, con annotazioni e aggiornamenti inseriti nel proprio sito web nella pagina relativa al bando-tipo. Come ogni atto di regolazione, il Disciplinare – tipo sarà sottoposto a verifica di impatto che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si invitano, in ogni caso, le stazioni appaltanti e gli operatori economici a segnalare eventuali problemi e criticità che si dovessero verificare nell’utilizzo del bando-tipo inviando un’apposita comunicazione all’indirizzo mail: vir@anticorruzione.it. L’Autorità terrà conto di tali segnalazioni per l’aggiornamento del bando-tipo o per eventuali integrazioni che riterrà necessarie nella fase di vigenza dello stesso.

ALCUNI ASPETTI SPECIFICI

Le cause di esclusione

Il Disciplinare contempla precise e tassative cause di esclusione sulla base di quanto previsto dal Codice e dalle leggi vigenti, anche in considerazione dell’elaborazione giurisprudenziale intervenuta nel tempo, ed evidenzia le stesse utilizzando l’espressa formula. In tale contesto normativo si colloca l’istituto del soccorso istruttorio e in esso trova i limiti di operatività “a pena di esclusione”. Tale procedura potrà essere attivata in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo (in seguito, anche DGUE), con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.

Suddivisione dell’appalto in lotti

Al riguardo, si richiama l’obbligo delle stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti e il correlativo obbligo di motivare specificamente la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell’art. 51 del Codice.

Tale suddivisione è finalizzata a favorire l’accesso al mercato dei contratti pubblici delle micro, piccole e medie imprese e deve avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici (art. 51 del Codice).
A titolo esemplificativo, l’opportunità di tale suddivisione potrebbe essere valutata nel caso in cui il servizio debba essere svolto – o le forniture debbano essere consegnate – su più immobili o sedi, eventualmente dislocati sul territorio provinciale/regionale/nazionale, per i quali sono necessarie prestazioni in tutto o in parte diverse o comunque una capacità economica ed organizzativa che non tutti gli operatori economici potrebbero essere in grado di garantire. Si precisa che la nozione di lotto geografico risulta essere una species del genus del lotto funzionale.

Legittimo il rinnovo espresso dei contratti

I principi comunitari consolidati in materia contrattuale, hanno mai impedito il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, fosse ab origine prevista negli atti di gara e venisse esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione.

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